Onorevoli Colleghi! - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante disposizioni per il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica, disciplina, all'articolo 13, l'istituto dell'aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità. In particolare, il primo comma elenca i casi di elezione e di nomina a seguito dei quali il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica del mandato o dell'ufficio. Ai sensi del terzo comma, il professore che venga a trovarsi in una di tali situazioni di incompatibilità è tenuto a darne comunicazione al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa. Ai sensi del sesto comma del medesimo articolo 13, i professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, mantenendo, tuttavia, il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle seguenti cariche accademiche: rettore, pro-rettore, preside di facoltà, direttore di dipartimento, presidente di consiglio di corso di laurea e componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione che tale ultima disposizione pone in capo ai professori universitari in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità appare del tutto irragionevole, in quanto si traduce in un ingiustificato

 

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ostacolo alle legittime aspirazioni di docenti che, ancorché impegnati in un'attività politica a livello locale, nazionale o europeo o comunque detentori di particolari incarichi dirigenziali presso la pubblica amministrazione, non possono comunque vedere compresso il loro diritto a presentare la propria candidatura - in costanza di mandato - per una delle predette posizioni apicali in ambito universitario. In particolare, non pare congruo che, a tale fine, il professore universitario debba preliminarmente dimettersi dal mandato parlamentare o dall'incarico ad esso conferito, al solo fine di fare venire meno - ex ante - la situazione di incompatibilità che gli consentirebbe di riacquisire il diritto di elettorato passivo.
      La presente proposta di legge è volta pertanto a novellare il sesto comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al fine di prevedere che anche i professori universitari in aspettativa possano godere non soltanto del diritto di elettorato attivo, ma anche di quello di elettorato passivo per le cariche accademiche di rettore, pro-rettore, preside di facoltà, direttore di dipartimento, presidente di consiglio di corso di laurea e componente del Consiglio universitario nazionale.
 

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