Onorevoli Colleghi! - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante disposizioni per il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica, disciplina, all'articolo 13, l'istituto dell'aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità. In particolare, il primo comma elenca i casi di elezione e di nomina a seguito dei quali il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica del mandato o dell'ufficio. Ai sensi del terzo comma, il professore che venga a trovarsi in una di tali situazioni di incompatibilità è tenuto a darne comunicazione al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa. Ai sensi del sesto comma del medesimo articolo 13, i professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, mantenendo, tuttavia, il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle seguenti cariche accademiche: rettore, pro-rettore, preside di facoltà, direttore di dipartimento, presidente di consiglio di corso di laurea e componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione che tale ultima disposizione pone in capo ai professori universitari in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità appare del tutto irragionevole, in quanto si traduce in un ingiustificato